Salvacondotto commerciale per Antonio Grohovaz

 Ecco il testo, tradotto dal latino, del salvacondotto commerciale del 8 aprile 1723 firmato da Carlo VI d'Asburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero.

"Carlo VI, ecc. A tutti e singoli i nostri fedeli Reverendissimi, Reverendi, Onorevoli, Illustri e Magnifici, nonché agli Egregi e Nobili, e inoltre ai Prudenti e Rispettabi;

parimenti ai supremi e vice-conti, giudici e giurati, nonché capitani, vice-capitani, castellani,  prefetti, amministratori, esattori della tricesima, gabellieri, ed esattori di qualsiasi dazio; ai custodi di ponti, guadi e passaggi; inoltre ai giudici, magistrati cittadini e giurati delle nostre libere e regie città, nonché dei borghi privilegiati e villaggi; e a tutti gli altri uomini, di qualunque stato, grado, dignità e preminenza, che esercitano qualsiasi ufficio o autorità, ovunque stabiliti e residenti nei suddetti nostri regni d’Ungheria, Dalmazia, Croazia e Slavonia, e nelle province e domini ad essi annessi, nonché nelle altre nostre province e territori; 

a tutti coloro che vedranno, leggeranno o udranno leggere la presente, salute e grazia. 

Poiché è giusto che gli innocenti non siano in alcun modo impediti a causa delle colpe altrui, ordiniamo e comandiamo fermamente a ciascuno di voi, con la presente, che ogniqualvolta il nostro fedele, prudente e circospetto Antonio Grohovacz, mercante di Fiume, oppure i suoi uomini, servitori o familiari, portatori della presente, per una migliore vendita delle loro merci, attraversando i regni, le contee e le diverse parti dei suddetti nostri regni d’Ungheria, Dalmazia, Croazia e Slavonia, e delle altre nostre province e domini, giungano nei vostri territori, città, domini, possessi o giurisdizioni, non osiate mai e in alcun modo: 

 trattenerlo nella persona, 

 né trattenere i suoi uomini o familiari, 

 né sequestrare, impedire o proibire i suoi beni, merci o proprietà, 

per qualsiasi pretesto, e in particolare per debiti, delitti o colpe di altre persone; ma anzi dobbiate concedere a lui, ai suoi familiari e uomini, in tutti i nostri regni, province e domini, libero passaggio ovunque, con beni e merci di qualsiasi genere (pagati o da pagare), nonché il diritto di soggiornare, esercitare i propri affari e commerci, e successivamente ritornare in sicurezza alla propria patria o al luogo di provenienza, tutte le volte che lo riterranno opportuno e necessario, sia dentro, attraverso o fuori i nostri regni, province e domini.

Se tuttavia qualcuno avesse o intendesse avere qualche azione legale o controversia contro il suddetto mercante fiumano o contro i suoi uomini e familiari, dovrà perseguirla davanti al magistrato competente, secondo le consuete vie e procedure del diritto; e da parte loro, egli (Antonio Grohovacz) sarà tenuto a fornire a tutti i querelanti piena soddisfazione secondo giustizia, come stabilito dall’ordine giuridico.

Non osiate agire diversamente in alcun modo. 

Dopo la lettura, la presente deve essere restituita al portatore. 

Dato nella nostra città di Vienna, in Austria, il giorno 8 aprile dell'anno del Signore 1723."

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